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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.751. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.751.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le risorse dello stanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere non utilizzate, sono impiegate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche tramite accordi integrativi degli accordi di programma di investimento in sanità già in essere, per interventi straordinari per il miglioramento della diagnosi, della presa in carico e delle cure intermedie per le persone con malattia di Alzheimer.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute rende noto l'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente periodo, un programma di investimenti in sanità, ovvero integrano accordi di programma già in essere, secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento vigente. I programmi di investimento di cui al precedente periodo sono destinati ad interventi che, in coerenza con quanto disposto dalla Missione 6, Componente 1, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, attuino specifiche misure per il potenziamento e l'ammodernamento dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze e per la presa in carico delle persone con Alzheimer.
  2-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1 comma 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ex 96.3.