Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)
1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «e che abbiano maturato al», sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le parole: «30 giugno 2023», e, dopo le parole: «di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente fra il 31 gennaio 2020 e il», sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023».
Conseguentemente, le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 17,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.