stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.69. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.69.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a supporto delle PMI del settore agroalimentare colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, appartenenti al settore agroalimentare, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5.000.000 di euro. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare il caro energia.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA disciplina le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme già corrisposte in virtù della precedente applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano agli impianti di cui al comma 7-quater dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni per il 2024, si provvede:

   a) per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 9.02.