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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.682. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.682.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Interventi in materia di amianto, rifinanziamento dei fondi per indennizzare le vittime e per rimuovere navi abbandonate dai porti)

  1 All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 728 è sostituito dal seguente:

   «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

   b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni per l'anno 2024 e 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 92.010.