Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)
1. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.
Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2023: -4.000.000;
2024: -4.000.000;
2025: -4.000.000.