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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.659. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.659.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro VI», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto, per l'anno 2023, un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 85.013.