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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.656. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.656.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo per il sostegno ai distributori di gas naturale per autotrazione monocarburante danneggiati dalla crisi ucraina)

  1. Per l'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per l'aumento del prezzo del gas subite dalle imprese titolari di autorizzazione all'esercizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le imprese che hanno subito, nel quarto trimestre 2022, una riduzione dei quantitativi di gas naturale venduti presso le loro stazioni di rifornimento a uso pubblico eroganti esclusivamente gas naturale compresso e/o liquefatto, di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Tale riduzione è comprovata mediante fatture di acquisto del medesimo gas naturale per i periodi indicati. Nel caso di imprese titolari anche di autorizzazioni all'esercizio di stazioni di rifornimento policarburanti, il contributo è riconosciuto solo relativamente alle stazioni che distribuiscono unicamente gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
  3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo una tantum:

   a) di euro 20.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel quarto trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto di almeno il 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al medesimo periodo 2019;

   b) di euro 30.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel quarto trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto superiore al 50 per cento.

  4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 90.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet istituzionale del Ministero, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
  6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 85.09.