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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.641. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.641.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Finanziamento Fondo per le infrastrutture portuali)

  1. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
  2. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.

ex 82.09.