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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.640. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.640.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Fondo Nazionale di contrasto agli svantaggi da insularità)

  1. In attuazione dell'articolo 119 Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo Nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.
  4. La conferenza di servizi di cui al comma 3, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione:

   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

   b) al numero dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 2;

   c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 2;

   d) alla capacità dell'offerta;

   e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

  5. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvede alla unificazione degli strumenti destinati al finanziamento della continuità territoriale al fine di pervenire ad una semplificazione delle fonti di finanziamento nonché ad una individuazione delle risorse destinate ad interventi di continuità territoriale. Le predette risorse affluiscono al Fondo per la continuità territoriale per essere destinati ai contributi di cui al comma 2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023.

ex 82.08.