Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è destinato altresì a supportare i comuni nelle attività di incentivazione alla mobilità attiva, di innovazione e management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2021, n. 179, tra cui la messa in sicurezza e il rafforzamento di servizi per la ciclopedonalità, ivi compresa l'attività di redazione dei Biciplan.
2. Nel Fondo confluiscono le risorse residue e non utilizzate di cui all'articolo 51 comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, e le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.