Dopo l'articolo 81, è aggiunto il seguente:
Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «non inquinanti» aggiungere le seguenti: «, agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;
b) sostituire le parole da: «2022» fino alla fine del comma con le seguenti: «2022, 1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.