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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.612. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.612.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento sarà ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza ha visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 81.10.