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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.597. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.597.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Fondo per opere di urbanizzazione e infrastrutturazione nelle Zes)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti produttivi nel Sud è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato a finanziare opere di urbanizzazione, infrastrutturazione e recupero ambientale nelle Zone economiche speciali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, covertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. I soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1 sono quelli individuati dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 3 dicembre 2021, n. 492, con riferimento agli interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura M5C3-11 – investimento 4 «Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)».
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse e i tempi e le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti del fondo da parte dei soggetti attuatori.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 80.01.