Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Piattaforma ReGis)
1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono, da queste, riversati informaticamente in ReGiS».