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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.585. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.585.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Fondo per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati per la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari)

  1. Al fine di favorire e migliorare il recupero e la distribuzione capillare sul territorio nazionale delle eccedenze alimentari nel rispetto dei principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati da adibire alla raccolta e alla distribuzione di tali eccedenze.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso al contributo per l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di agevolare l'acquisto di veicoli commerciali e/o furgonati da parte dei soggetti di cui al comma 1, può stipulare convenzioni con le case automobilistiche, in particolare per l'acquisto di veicoli commerciali e furgonati elettrici.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 78.041.