Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)
1 Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 3-bis, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «e per il solo anno» fino alla fine del comma sono soppresse.
2) al comma 3-quater, le parole: «limitatamente all'anno 2022» sono soppresse.
b) nell'Allegato I l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 è ridotto di 12.126.343 milioni.