stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.583. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.583.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  37. I castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:

   a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;

   b) interventi di recupero e di ripristino dell'attività di coltivazione nei castagneti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

   c) interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;

   d) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;

   e) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati.

  38. Alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera.
  39. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 37 e 38 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 387,5 milioni di euro.

ex 78.01. parte ammissibile