Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Per il sostegno ai piani di gestione e di abbattimento selettivo degli ungulati adottati dalle regioni è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse per finalità di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «370 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023».