Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2023 di ulteriori 10 milioni di euro.».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.