Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 360 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2024.