Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 24, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Le disponibilità del fondo sono destinate alla cura e al recupero della fauna selvatica ferita, con i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) il comma 4 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 167, sopprimere il comma 3.