Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, a titolo gratuito e con copertura fino al 90 per cento, i finanziamenti concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 96 mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.