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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.533. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.533.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
  2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 370 milioni di euro.

ex 74.02.