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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.526. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.526.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023, ovvero 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 73.05.