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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.519. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.519.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dallo Stato)

  1. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: «deve dimostrare» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 72.06.