Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi per l'accesso al credito delle PMI)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui ai commi 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6».