Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.