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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.484. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.484.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il supporto socio-assistenziale e abilitativo alle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro per le disabilità, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 67.055.