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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.475. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.475.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.

  Conseguentemente la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ex 67.011.