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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.473. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.473.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e modalità di impiego degli eventuali recuperi per mancato utilizzo)

  1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d-sexies) sostituire le parole: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» con le seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

   b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33 per cento, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti»;

   c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   d) alla lettera d-octies) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

ex *67.038.