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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.464. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.464.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

ex 67.04.