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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.437. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.437.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Contributo adozione minori stranieri)

  1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato a valere sul «Fondo per le adozioni internazionali» istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.
  4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex *66.06.