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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.413. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.413.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributi per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
  2. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 60 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 65.018.