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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.412. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.412.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2023 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito dal seguente:

   «8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.272,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.744,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.».

  2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 65.7.