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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.411. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.411.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Per i figli riguardo ai quali è già stata presentata la domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e per i quali non sono sopravvenute modifiche dei requisiti anagrafici o reddituali nel corso dell'anno di riferimento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non sono tenuti a ripresentare una nuova domanda ogni anno. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “presentazione” inserire le seguenti parole: “o rinnovo”».

  1-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento, l'Inps provvede a redistribuirle pro quota in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto entro il successivo mese di marzo.».

  1-quater. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, dopo il comma 8, inserire il seguente:

   «8-bis. Al termine della rendicontazione consuntiva di cui al precedente comma 8, qualora risultassero somme residuali rispetto alla spesa totale accantonata per l'anno di riferimento ed al fine di incrementare la quota universale della misura, l'Inps provvede a redistribuirle aumentando l'importo previsto – attualmente fissato a 50 euro – in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Questo incremento deve attuarsi fino ad esaurire il detto residuo. Tale redistribuzione deve avvenire entro il successivo mese di marzo.».

ex 65.4.