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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.410. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.410.

  Dopo articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo per progetti di cohousing)

  1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
  3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 64.0115.