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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 2.25.