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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.395. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.395.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Assunzioni incarichi per gli enti locali in crisi finanziaria)

  1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.

ex 64.053.