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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.382. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.382.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di diritto di precedenza e di superamento del precariato in favore dei lavoratori somministrati)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.»;

   b) all'articolo 34, comma 2, le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 23».

  2. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è soppresso.

ex 64.029.