Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.