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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.348. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.348.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Ampliamento soggetti destinatari dell'armonizzazione dell'indennità di amministrazione)

  1. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sono equiparate per tutti gli effetti economici e normativi le agenzie che applicano il contratto funzioni centrali.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le nuove amministrazioni così individuate ai sensi del comma 1.
  3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni euro anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 62.06.