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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.335. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.335.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare».

  4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza» sono soppresse;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.

  4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 59.37.