Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».