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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.329. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.329.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata. Agli oneri, pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, dalla presente legge.

ex 59.33.