Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
«9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».