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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.325. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.325.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora il corso sia attivato in data successiva al termine del secondo mese si erogazione del reddito di cittadinanza, il beneficio è comunque corrisposto, per l'intera durata del corso medesimo.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di implementare le opportunità di occupazione dei percettori del reddito di cittadinanza, alle piattaforme di cui al comma 1, possono accedere, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;

   le risorse del Fondo cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

ex 59.16.