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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.321. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.321.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le donne vittima di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti individuati nel precedente periodo sono esenti dagli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 59.13.