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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.292. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.292.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.

ex 57.2.