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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.289. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.289.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

   1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
   2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
   3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante la seguente modificazione: dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

ex 56.012.