Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto infine il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata altresì per la liquidazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
Conseguentemente, il Fondo cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.